DDL Concorrenza

Dopo il via libera della Camera dello scorso 29 giugno, il testo del disegno di legge annuale sulla concorrenza torna nuovamente a Palazzo Madama, in quarta lettura. In attesa del testo finale, ecco i cambiamenti che riguardano i professionisti:

Contratto scritto: è previsto l’obbligo per i liberi professionisti di rendere noto in anticipo al cliente, mediante comunicazione cartacea o in formato digitale, l’importo del compenso dovuto per l’attività da svolgere. Inoltre i liberi professionisti dovranno indicare sia i titoli posseduti che le eventuali specializzazioni conseguite.

Polizze assicurative dei professionisti: viene inserita l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura della durata di 10 anni, cioè la garanzia che copre i danni avvenuti durante il periodo di validità della polizza, ma la cui richiesta di risarcimento da parte del cliente avviene dopo la cessazione dell’Assicurazione.

Società di ingegneria: si chiarisce la legittimità dei contratti privati delle società di ingegneria, che anche nell’ambito privato dovranno dotarsi di copertura assicurativa per lo svolgimento di attività professionali e indicare nominativamente il professionista incaricato di svolgere le attività professionali. Inoltre si prevede che l’Autorità Nazionale Anticorruzione tenga l’elenco delle società di ingegneria.

Su questo aspetto, se valgono le proprietà transitive, facendo riferimento a quanto indicato per lo svolgimento della professione forense in forma societaria, si prevede che nelle società di ingegneria almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto competano agli iscritti all’albo. Se tale condizione viene meno, costituisce causa di scioglimento della società. Gli incarichi, inoltre, potranno essere svolti soltanto da soci professionisti aventi i requisiti necessari per svolgere la prestazione richiesta dal cliente.

 

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