Il DL 50/2017, detto “manovrina”, ha esteso lo split payment anche ai professionisti, i quali dal 1° luglio 2017 saranno obbligati a gestire il versamento dell’iva nelle fatture nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni secondo il sistema del “pagamento diviso”: in questo modo, l’iva non sarà più incassata dal fornitore, ma sarà versata direttamente all’Erario dalla Pubblica Amministrazione.
L’applicazione dello split payment potrà creare problemi finanziari ai professionisti a causa del mancato incasso dell’iva. Il tema è stato segnalato al Consiglio Nazionale Architetti quale elemento problematico su cui intervenire con urgenza.
Per agevolare gli iscritti si riporta il vademecum applicativo predisposto da Davide Barberis, dottore commercialista consulente dell’Ordine in materia fiscale.
Normativa
La legge 190/14 (Legge di Stabilità 2015) aveva introdotto, nel DPR 633/72 sulla disciplina dell’IVA, un “art.17 ter” con la previsione, a fini di natura anti-evasori, di un sistema di split payment (pagamento diviso); il detto sistema prevede che, nelle transazioni intercorse con la Pubblica Amministrazione, sia quest’ultima, e non i fornitori, a versare l’IVA all’Erario. La stessa legge prevedeva, inoltre, nel 2° comma dello stesso articolo, che tali disposizioni, previste 1° comma, non si sarebbero applicate ai compensi per le prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. La novità legislativa, quindi, non riguardava i professionisti. Con l’art.1 del decreto legge 50/17, l’art. 17 ter del DPR 633/72 è stato modificato, ampliando, da un lato, i soggetti della Pubblica Amministrazioni obbligati a versare direttamente l’IVA all’Erario, e abrogando, dall’altro, il comma 2 che esonerava i professionisti soggetti a Ritenuta d’Acconto, ad applicare il sistema dello split payment. A partire dal 1° luglio 2017, perciò, anche i professionisti saranno obbligati a gestire il versamento dell’IVA secondo il modello del “pagamento diviso”. Il Consiglio dell’Unione Europea ha autorizzato l’Italia ad applicare il meccanismo di scissione dei pagamenti fino al 30 giugno 2020.
Prassi
Con la Circolare 1/E, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “Il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972 effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti di pubbliche amministrazioni. In particolare, la disciplina riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale che quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa. La scissione dei pagamenti riguarda le operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633 del 1972”.
Adempimento operativo
Adempimento previsto a partire dal 1° luglio 2017.
Si procede secondo i seguenti step:
- Si crea una fattura elettronica in formato XML, a cui si appone la firma digitale;
- L’art.2, comma 1, del DM 23 gennaio 2015 prevede che sulla fattura sia riportata la dicitura “scissione dei pagamenti”. Nel caso di fatturazione elettronica (ormai obbligatoria a partire dal 6 giugno 2014) l’obbligo di indicazione è assolto riportando, semplicemente, la lettera “S” nel campo relativo all’esigibilità IVA. La lettera “S” è relativa al regime di “divisione del pagamento” ed esclude, in automatico, l’importo dell’IVA dal totale che l’Amministrazione deve saldare.
- Il documento, così compilato, deve quindi essere inviato alla P.A. attraverso il sistema di interscambio (Sdl)
La P.A. deve, infine, provvedere al versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo alla data in cui scatta l’esigibilità.
In sintesi
Chi: gli architetti, in quanto professionisti soggetti alla Ritenuta d’Acconto. L’adempimento non riguarda i professionisti in regime forfettario o dei minimi, in quanto le loro fatture non recano addebito di IVA.
Cosa: sono tenuti ad applicare il sistema di scissione del pagamento (split payment) nelle fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, che abbiano ad oggetto cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633 del 1972. L’IVA, con lo split payment, non è più incassata dal fornitore, ma è versata direttamente all’Erario dalla Pubblica Amministrazione.
Quando: a partire dal 1° luglio 2017.
Come: creando una fattura elettronica e riportando, nel campo relativo all’esigibilità IVA, la lettera “S”. L’importo totale della fattura, a seguito dell’inserimento della lettera “S”, risulta espresso al netto dell’IVA.
La P.A. intestataria del documento provvede al versamento dell’IVA entro il giorno 16 del mese successivo alla data in cui scatta l’esigibilità.