Incompatibilità cariche elettive

Il 24 aprile 2017 è stato emanato il decreto n.50, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, nel quale viene introdotta una modifica alla legge n.122 del 30 luglio 2010: è sancita l’impossibilità per i titolari di cariche elettive di regioni ed enti locali (consiglieri regionali e comunali, sindaci, presidenti di regioni e di enti locali) di ricevere incarichi retribuiti per prestazioni professionali nell’area territoriale all’interno della quale è rivestita la carica elettiva, precisando che per “area territoriale” si intende l’area provinciale o metropolitana.

Questa modifica va a colpire indiscriminatamente tutti i professionisti che svolgono cariche elettive in Regione o negli Enti locali. Se il decreto venisse approvato e convertito in legge in questa forma si creerebbero situazioni paradossali: un professionista eletto a consigliere di un piccolo comune della provincia di Torino non potrebbe ricevere incarichi da nessuna pubblica amministrazione dell’intera area metropolitana e un professionista eletto consigliere regionale non potrebbe ricevere incarichi pubblici in tutta la regione.

Per conoscere la condizione e il numero degli architetti dell’area metropolitana di Torino interessati dal provvedimento, si invitano gli iscritti che ricoprono ruoli elettivi in regione o negli enti pubblici dell’area metropolitana a contattare l’Ordine degli Architetti di Torino per un confronto rispetto al nuovo decreto, inviando un’e-mail all’indirizzo architettitorino@oato.it e indicando come oggetto “Cariche elettive e incompatibilità”.

Il referente per l’iniziativa è il consigliere dell’Ordine Mariuccia Cena.

Condividi

Ricerca un termine

oppure

Ricerca per argomento