L’attività del Consiglio di Disciplina è normata dagli artt. 43 e ss. del Regio Decreto 2537/1925. Le azioni disciplinari nei confronti degli iscritti possono essere attivate d’ufficio o in seguito alla segnalazione presentata da iscritti all’Ordine, committenti o enti pubblici.
Fase 1: Attivazione
Il Consiglio di Disciplina assegna ogni caso a uno dei cinque Collegi, il quale valuterà la condotta dell’architetto coinvolto. Il Collegio può decidere se archiviare o passare alla fase 2.
Fase 2: Audizione preliminare
Il presidente del Collegio dispone un’audizione preliminare del professionista definito “incolpando” ed eventualmente delle persone informate sui fatti. Il Collegio può deliberare il non luogo a procedere o il rinvio a giudizio.
Fase 3: Procedimento disciplinare
In caso di rinvio a giudizio, viene avviato il procedimento disciplinare che a sua volta può concludersi con l’assoluzione o con la condanna del professionista che in questa fase è definito “incolpato”.
Fase 4: Sanzione
In caso di condanna, il Collegio può decretare in base alla gravità dell’illecito una delle seguenti sanzioni: l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della professione fino a 6 mesi e la cancellazione dall’Albo.
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