Dal 1° gennaio sono entrate in vigore le nuove linee guida che regolamentano l’obbligo formativo degli architetti, approvate il 21 dicembre 2016 dal Consiglio Nazionale degli Architetti.
Ecco le novità più rilevanti che si applicano per il triennio 2017-2019:
Contrariamente a quanto preannunciato, restano 60 i crediti formativi professionali che il professionista è tenuto ad acquisire nel triennio, di cui 12 derivanti da attività dedicate alla deontologia e alle discipline ordinistiche; il numero di crediti richiesto è quindi invariato rispetto al triennio 2014-2016 e non è aumentato a 90 come precedentemente previsto.
Aumentano i crediti riconosciuti alle singole attività formative:
– la frequenza a corsi, in aula o on-line, dà diritto al riconoscimento di 1 CFP per ogni ora fino a un massimo di 20 CFP, mentre il limite per il triennio 2014-2016 era di 15 CFP;
– la frequenza a incontri, in aula o on-line, dà diritto al riconoscimento di 1 CFP per ogni ora fino a un massimo di 8 CFP, mentre il limite per il triennio 2014-2016 era di 6 CFP;
– la frequenza a corsi abilitanti e di aggiornamento (ad esempio in tema di sicurezza e prevenzione incendi) dà diritto al riconoscimento di 1 CFP per ogni ora, fino a un massimo di 20 CFP.
Viene estesa la possibilità di richiedere l’esonero dall’obbligo formativo anche ai docenti universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale e agli architetti che non svolgono la professione neanche occasionalmente per tre anni; questi ultimi non devono essere in possesso di una partita IVA, non devono essere iscritti a Inarcassa e non devono esercitare la professione né da libero professionista né da dipendente.
Nel caso che durante il triennio venga accumulato un numero di crediti maggiore al minimo obbligatorio, i crediti in eccesso potranno essere riportati nel triennio successivo per un massimo di 20 CFP.
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