Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili devono dotarsi di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza (art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come sostituito dall’art. 29, comma 19 del D.L 19/2024 le cui modalità attuative sono contenute nel DM 18/09/2024).
Non sono obbligati al possesso della patente a punti:
- coloro che effettuano prestazioni di natura intellettuale (progettista, direttore lavori, CSE, ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Il Focus Group OAT Sicurezza informa che con circolare n. 4 del 23/09/2024 l’INL specifica che in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è possibile presentare via PEC una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
La autocertificazione/dichiarazione vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data. Pertanto, a partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere senza aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Quindi, in base a quanto indicato sulla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fino al 31/10/2024 è possibile usare un’autocertificazione di possesso dei documenti per poter accedere regolarmente ai cantieri, dal 01/11/2024 sarà obbligatoria la Patente a Punti per poter operare all’interno dei cantieri.
La verifica della patente a punti è in capo a Committente o Responsabile dei Lavori (art. 90 comma 9 lettera b-bis). Qualora una impresa fosse irregolare sotto tale profilo, il Committente o il Responsabile dei Lavori (RL) procederà a notificare ufficialmente all’impresa inadempiente un divieto di accesso al cantiere fino a quando non sarà regolarizzata la propria posizione.
Il Committente/RL potrebbe, inoltre, ritenere opportuno coinvolgere il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) per verificare l’attuazione di quanto da lui dettato nei confronti della impresa non in regola.
Le indicazioni fornite non costituiscono parere accreditato avente valore legale.