Dal 15 ottobre al 31 dicembre tutti i lavoratori potranno accedere a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati (dagli uffici, alle fabbriche, agli studi professionali) solo se in possesso di Green Pass, così come stabilito dal Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
Si estende quindi la certificazione verde già prevista per ristoranti e piscine al chiuso, musei, teatri, cinema palestre, spettacoli dal vivo, concorsi, sagre; nonché per chi accede in scuole, università e RSA e per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, sulle navi e in aereo anche nelle tratte nazionali.
Tutti i lavoratori coinvolti
L’obbligo di Green Pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori, inclusi i lavoratori autonomi, i volontari, gli stagisti e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby-sitter), per tutte le amministrazioni pubbliche e delle Autorità amministrative indipendenti.
Inoltre, l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività presso le pubbliche amministrazioni o in azienda come per esempio fornitori, consulenti, manutentori, ecc.
Sono esclusi solo «i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare n. 35309 del Ministero della Salute».
Modalità operative di controllo
La verifica del possesso del certificato è demandata al Datore di Lavoro o ai soggetti incaricati dal Datore di Lavoro stesso, tramite delega formale di cui trovate un fac-simile in allegato. È consigliabile che la nomina sia accompagnata da un’attività di formazione a carattere operativo.
Ulteriore compito del Datore di Lavoro sarà quello di definire entro il 15 ottobre le modalità per l’organizzazione delle verifiche. Il decreto-legge in questione indica esclusivamente che è preferibile che i controlli vengano effettuati all’accesso ai luoghi di lavoro, volendo anche a campione, pertanto, si attendono ulteriori specifiche da parte del legislatore e dal garante della privacy, su modalità più precise e eventuali divieti.
Controlli e sanzioni
Sul fronte multe, è prevista una sanzione da 600 a 1500 euro per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.
Senza green pass lavoro sospeso e subito stop stipendio
Per quanto riguarda quindi l’accesso ai luoghi di lavoro si possono configurare due casistiche che riportano a due diverse conseguenze della normativa:
- chi accede consapevolmente ai luoghi di lavoro senza disporre di Green Pass viola il D.Lgs. n. 127/2021 ed è quindi soggetto a sanzione amministrativa e a sanzioni disciplinari, in conformità al Contratto Nazionale di Lavoro vigente, e alla Legge n. 300/1970;
- chi comunica preventivamente la mancanza di Certificazione Verde e non accede abusivamente viene considerato assente ingiustificato, non percepisce lo stipendio, ma conserva il posto di lavoro e non è soggetto a sanzioni disciplinari.
Scarica il Decreto Legge e la delega del datore di lavoro per il controllo del certificato