Superbonus

Il Decreto Rilancio ha previsto un’aliquota di detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi specifici in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Per effetto della Legge di Bilancio per il 2021, i tempi sono prorogati al 30 giugno 2022 o fino al 31 dicembre 2022 per i lavori condominiali effettuati per almeno il 60% entro il 30 giugno 2022; le principali modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio sono illustrate nella sezione “La normativa di riferimento”.
In questa sezione è possibile consultare le principali definizioni del Superbonus i riferimenti normativi, le azioni intraprese dall’Ordine Architetti Torino sul tema, i collegamenti per l’approfondimento e per gli appuntamenti formativi in materia e le risposte alle domande più frequenti.

Cos'è il Superbonus

Per far luce su beneficiari, utilizzo della detrazione, interventi, cessione del credito, adempimenti tecnici per l’accesso e visto di conformità, lo studio Airenti & Barabino consulente fiscale dell’Ordine Architetti Torino ha redatto un documento di approfondimento: è possibile scaricare il .pdf completo o leggerne i contenuti nelle sezioni sottostanti.

Chi può usufruirne

  1. Condomìni;
  2. Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  3. Istituti autonomi case popolari (IACP);
  4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  5. Onlus e associazioni di volontariato;
  6. Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono e detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo (proprietario, nudo proprietario, titolare di altro diritto reale di godimento, detentore, o familiari del possessore/detentore entro il terzo grado), fermo restando la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Circolare 24/2020. Sono agevolabili le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021:

  • su edifici unifamiliari con relative pertinenze; sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari; e sulle singole unità immobiliari all’interno di edifici condominiali interessati da interventi su parti comuni, per un massimo di due unità immobiliari per beneficiario;
  • sulle parti comuni di edifici condominiali (anche per un numero maggiore di due unità immobiliari; anche per imprese, professionisti e società; anche per unità immobiliari non residenziali a patto che i condomìni abbiano una superficie residenziale superiore al 50%).

La limitazione delle due unità immobiliari vale solo per gli interventi relativi all’ecobonus; per il sisambonus non vige tale limitazione.La norma non fa riferimento alla data di inizio dei lavori, ma pone soltanto la condizione che le spese siano sostenute nell’arco temporale indicato e che siano rispettati tutti i requisiti tecnici.

Requisiti di accesso:

Per quanto riguarda gli interventi relativi ad ecobonus, gli immobili devono essere residenziali, con la presenza di impianto di climatizzazione invernale di tipo fisso, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, ed in generale in grado di soddisfare le esigenze di riscaldamento degli ambienti serviti; gli immobili devono invece ricadere in zona sismica 1, 2 o 3 per quelli di sismabonus.

Il beneficio non può essere fruito per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Utilizzo della detrazione

La detrazione può essere usufruita dagli aventi diritto in 5 quote annuali.

Interventi

Il Superbonus copre due tipologie di interventi: quelli relativi agli interventi di efficientamento energetico (ecobonus) e quelli finalizzati alla messa in sicurezza e/o alla riduzione del rischio sismico (sismabonus). Le due categorie di intervento sono tra loro indipendenti e le rispettive detrazioni fiscali possono essere usufruite in maniera congiunta o separata.

Interventi Ecobonus

L’ecobonus potenziato al 110% prevede la realizzazione dei cosiddetti interventi “trainanti” e “trainati”. È necessario realizzare almeno un intervento trainante per “attivare” il superbonus 110%; viceversa non è possibile usufruire della detrazione del 110%. Gli interventi trainati usufruiscono della detrazione del 110% esclusivamente se eseguiti congiuntamente agli interventi trainanti e se, tutti insieme, contribuiscono al salto di due classi energetiche dell’edificio. È possibile realizzare più interventi trainanti contemporaneamente.

Interventi trainanti

Di seguito ricapitoliamo gli interventi trainanti:

  1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali (coperture, pavimenti) e inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, verso vani non riscaldati o il terreno che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il massimale di spesa è pari a:
    – € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site in edifici plurifamiliari;
    – € 40.000 per ciascuna unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari con meno di 8 unità abitative;
    – € 30.000 per ciascuna unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari, per le ulteriori unità oltre le prime 8.
    Occorre dimostrare il raggiungimento di specifici valori di trasmittanza termica, in relazione all’elemento di involucro interessato dall’intervento e della zona climatica in cui si trova l’edificio, oltre al rispetto dei Requisiti Minimi del DM 26.06.2015.
  2. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati destinati al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spetta con i seguenti massimali:
    – € 20.000 per ciascuna unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari con meno di 8 unità abitative;
    – € 15.000 per ciascuna unità immobiliare sita in edifici plurifamiliari, per le ulteriori unità oltre le prime 8.
  3. Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti, in edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo dall’esterno, destinati al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo di spesa pari a € 30.000.Per gli interventi di cui ai punti 2 e 3, sono indicate le tipologie di generatore che possono essere installate e le prestazioni che devono esibire. In generale si privilegiano i generatori a gas a condensazioni, le pompe di calore, i sistemi ibridi, la microcogenerazione; in alcune zone del territorio italiano, è inclusa anche l’installazione di generatori a biomassa e/o l’allaccio a reti di teleriscaldamento efficienti. L’intervento è sempre soggetto al rispetto dei Requisiti Minimi del DM 26.06.2015.

Interventi trainati

Questa tipologia di intervento gode della detrazione del 110% esclusivamente se eseguita congiuntamente a un intervento trainante. Di seguito ricapitoliamo le tipologie di interventi trainati:

  1. Interventi di efficientamento energetico previsti dall’articolo 14 del decreto
    legge n. 63/2013 (il cd. “ecobonus” ordinario);
  2. Installazione di impianti solari fotovoltaici, di eventuali sistemi di accumulo integrati
    negli impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

 

Ai fini del Superbonus gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e trainati, devono assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta laddove ci si trovi nella classe energetica A3. Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica, ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata.

Interventi Sismabonus

Il sismabonus potenziato al 110% prevede la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza statica degli edifici e/ o alla riduzione del rischio sismico. Gli interventi prevedono la detrazione fiscale al 110% anche senza passaggio di classe di rischio sismico.
La realizzazione di un intervento collegato al sismabonus consentirà di “trainare” gli interventi finalizzati all’installazione dell’impianto fotovoltaico e dei rispettivi sistemi di accumulo (anche nel caso in cui non si realizzi nessuno degli interventi previsti nel punto precedente “ecobonus”).
La detrazione fiscale spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo, se eseguita congiuntamente ad un intervento sismabonus.
Accede all’aliquota maggiorata al 110% anche il cosiddetto sismabonus acquisti (spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche).
In tutti i casi la detrazione è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 per unità immobiliare.
È necessaria l’asseverazione della classe di rischio sismico dell’edificio che deve essere allegata, insieme al progetto degli interventi strutturali, alla SCIA o alla richiesta di Permesso di Costruire, al momento della presentazione allo sportello competente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Cessione del credito

I beneficiari possono optare per la cessione del credito di imposta, ossia possono
cedere la propria detrazione a favore:

  • del fornitore, che applicherà uno sconto in fattura;
  • di altri soggetti (persone fisiche, esercenti attività di lavoro autonomo o impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Le cessione del credito può essere esercitata per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Adempimenti tecnici per accedere al Superbonus

Di seguito, elenchiamo, in maniera esemplificativa, gli adempimenti necessari per accedere alla detrazione:

  • acquisizione dell’Attestato di prestazione energetica (APE) pre e post intervento; ricordiamo l’obbligo, a fine lavori, di rilascio dell’APE per singola unità immobiliare, a firma di un soggetto terzo; questo APE è in aggiunta all’APE “convenzionale” dell’intero edificio;
  • preparazione della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma l, del Dlgs 19 agosto 2005, n.192;
  • deposito in Comune, ove previsto, della relazione tecnica di cui all’articolo 8, comma l, del Dlgs 19 agosto 2005, n.192 (“Legge10”);
  • acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici;
  • acquisizione dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza delle spese sostenute rispetto agli interventi effettuati;
  • trasmissione all’ENEA, entro novanta giorni dalla fine dei lavori, della scheda descrittiva, alla quale seguirà ricevuta informatica, esclusivamente attraverso il sito internet reso annualmente disponibile. Le asseverazioni devono essere inviate all’ENEA, tramite portale dedicato, al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori;
  • in caso di realizzazione di misure antisismiche, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, dovranno asseverare l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico;
  • si ricorda che vi è obbligo dell’’assicurazione dell’asseveratore.

Visto di conformità

Nel caso in cui si opti per l’opzione della cessione del credito oppure per lo sconto in fattura sarà necessaria l’acquisizione di un visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale. Il visto di conformità può essere rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Il professionista abilitato, al fine di emettere il visto, dovrà verificare che dal punto di vista soggettivo i beneficiari della detrazione rientrino in quelli ammessi dal Decreto Rilancio, che gli immobili oggetto degli interventi siano suscettibili di agevolazione del 110%, che le spese di ristrutturazione siano riconducibili a un intervento trainante e che non sia stato superato il relativo limite di spesa. Il professionista dovrà inoltre acquisire tutte le fatture, bonifici, asseverazioni e attestazioni relative all’intervento.
Soltanto nel caso in cui siano stati rispettati tutti i requisiti sarà possibile emettere il visto di conformità.

La normativa e la documentazione

Le azioni dell'Ordine

Con l’obiettivo di valorizzare al massimo lo strumento del Superbonus e di tutelare la professionalità della categoria degli architetti, l’Ordine degli Architetti di Torino ha avviato una serie di azioni rivolte al legislatore, ai progettisti e ai cittadini. Tra queste:

  • / Senza anticipo non si lavora /
    Il 24 settembre l’Ordine degli Architetti e l’Ordine degli Ingegneri di Torino hanno inviato una lettera al Governo, indirizzata a Riccardo Fraccaro Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al centro in tema degli anticipi: attorno al Superbonus, infatti, si sta creando una criticità operativa che sta incidendo sulla grave condizione economica della maggior parte degli studi tecnici, rischiando di compromettere l’attuazione delle agevolazioni. Nella lettera si sottolinea l’assenza di un meccanismo economico di anticipo degli oneri relativi alle prestazioni professionali davvero fondamentali per l’avvio dell’attività progettuale. Scarica la lettera.
  • La task force 110% OAT
    L’Ordine ha costituito una task force di esperti per approfondire tutti gli aspetti che interessano a un architetto: il valore della prestazione e i parametri tariffari da applicare, il disciplinare di incarico con il committente, i rapporti con gli istituti che gestiscono la cessione del credito e con l’Agenzia delle Entrate, la necessità di avere una adeguata copertura assicurativa, le molte questioni tecniche a cui ancora non è stata data una risposta. La task force è costituita dai Consiglieri Antonio Cinotto, Maria Cristina Milanese ed Erika Morbelli, dagli architetti Stefano Vellano, Franco Francone, Carmelita Li Mura, Paolo Fop, Luca Raimondo, Alberto Nada e Luca Trabucco, dai delegati Inarcassa Giuliano Becchi e Felice De Luca e da Cesare Rosa Clot in rappresentanza del Comune di Torino.
  • I media
    Per sensibilizzare la cittadinanza, l’articolo su La Stampa del 26 ottobre 2020 “Ecobonus schiacciati dalla burocrazia, per ogni cantiere servono 37 documenti” in cui il presidente Massimo Giuntoli sottolinea l’urgenza di riqualificare il patrimonio immobiliare del territorio adottando a parole chiave green e risparmio energetico. Vai all’articolo.

Gli approfondimenti e la formazione

  • Gli approfondimenti del CNAPPC
    Sulla piattaforma architettiperilfuturo.it è disponibile il video del convegno “Superbonus 110%: una nuova opportunità per professionisti e imprese” promosso dal CNAPPC il 14 settembre 2020 per chiarire gli aspetti più complessi legati alla relativa attività professionale; tra i relatori, anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro, ideatore dell’incentivo, Patrizia Claps dell’Agenzia delle Entrate, Ilaria Bertini capo dipartimento Unità per l’Efficienza energetica Enea, il direttore dell’area fiscale dell’ANCE Marco Zandonà, il responsabile Prestiti della Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo Giampiero Meloni e il consulente fiscale del Consiglio Nazionale Nicola Forte.
    – Guarda il video dell’incontro
    – Scarica le slide o leggi le FAQ al sito architettiperilfuturo.it

Le FAQ

Qui di seguito è possibile consultare le FAQ a cura dell’Ordine degli Architetti Torino.

In merito alle tariffe da applicare nell’ambito delle prestazioni professionali riferite al progetto/certificazioni/D.L. delle opere legate all’Ecobonus 110%: La la norma richiede che tali prestazioni siano da considerarsi in base al tariffario il quale però non è più in vigore. Ci sono diversi siti e riferimenti per tale calcolo ma avere una indicazione dall’Ordine degli Architetti conforterebbe l’emissione dei preventivi.

In merito alla quantificazione delle prestazioni professionali riferite al progetto/certificazioni/D.L. delle opere legate all’Ecobonus 110%, segnaliamo che il Decreto attuativo del MISE dello scorso 8 agosto, nell’Allegato A , paragr. 13, punto 13.1 c), cita testualmente: “Sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo l , comma l , gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

Recentemente, l’art. 17 ter del Decreto Ristori DL 137/2020, convertito in legge, ribadisce e rende obbligatorio l’utilizzo dell’Equo Compenso (per la determinazione dei corrispettivi relativi a Eco e Sisma Bonus 110%.

1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del dl n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus, nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell’equo compenso previste dall’articolo 13-bis della legge n. 247/2012, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali. 

Con il preciso riferimento a quello che altro non è che il Decreto Parametri, applicabile per la determinazione dei compensi nelle OO.PP, il legislatore ha recentemente voluto fornire e rendere obbligatorio l’utilizzo dei massimali per la determinazione dell’ammontare delle spese tecniche, così come è stato fatto  all’interno dello stesso Decreto Attuativo Requisiti per i costi delle opere eseguite, che devono fare riferimento ai prezzari pubblici e all’apposita Tabella sui massimali di costo per ciascuna singola lavorazione.

In questo modo si è introdotto un nuovo concetto, confermato dal nostro CNAPPC, ovvero che, pur in regime di abolizione delle tariffe per la nostra categoria nei rapporti contrattuali con la Committenza privata, questa tipologia di lavori costituisce un’eccezione, essendo assimilata ad un’Opera Pubblica: si tratta, in pratica, di “Interventi privati con utilizzo di fondi pubblici”. È quindi ammesso, nel calcolo delle parcelle relative a Eco Sismabonus 110%, l’esplicito riferimento alla Tabella del Decreto Parametri.

Il preventivo dovrà, quindi, essere determinato, come previsto dalla legge, suddiviso nelle specifiche voci di prestazione, ciascuna comprensiva delle spese e degli oneri fiscali. Per aiutarti nella stesura, potrai trovare nell’apposita sezione del sito OAT un facsimile con tutte le informazioni che dovrebbe contenere (VAI ALLA SEZIONE CONTRATTI E PREVENTIVI SUL SITO DELL’ORDINE). Le Linee guida per la determinazione dei corrispettivi della RPT (Rete Professioni Tecniche).
forniscono tutti gli esempi utili per l’inserimento delle voci di prestazione ed il relativo calcolo nei diversi casi di Eco e Sismabonus. Inoltre il software Blumatica Corrispettivi facilita la determinazione del calcolo.

Segnaliamo altresì che le spese tecniche rientrano a pieno titolo tra le voci di spesa del Superbonus 110% e, pertanto, interamente detraibili dal Committente e cedibili in caso di cessione del credito.

Parcelle: sembra chiaro che come riferimento debba essere utilizzato il DM del 2016, ma può essere presentato un preventivo con quei parametri e poi applicare una scontistica? Se sì, fino a che punto? Prestazioni: che base di parcella deve essere adottata per l’Asseverazione sull’intervento (documento rilevante per responsabilità professionale, considerato che deve essere accompagnato da Polizza Assicurativa); l’Asseverazione può essere fatta dal progettista e D.L., o deve essere una figura terza come per l’APE? Infine, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata dal Comune dal Committente o da professionista?

L’obbligo di riferimento al Decreto Parametri per le Opere Pubbliche inserito nel Decreto Requisiti e nel Decreto Ristori, come limite massimo che la parcella del professionista può raggiungere, è il riferimento più completo a disposizione dal punto di vista normativo per l’orientamento del professionista nella determinazione dei corrispettivi delle prestazioni. Appare chiaro, come l’applicazione corretta del Superbonus 110%, comprenda, a tutti gli effetti, la maggior parte delle prestazioni professionali previste in un incarico professionale completo. Innanzitutto nel corso dell’incarico, è sicuramente necessario:

  • effettuare rilievi della situazione esistente;
  • effettuare studi di fattibilità;
  • produrre APE delle situazioni ante e post intervento;
  • verificare la conformità del fabbricato ed eventualmente di tutte le singole unità che lo compongono;
  • presentare pratiche edilizie;
  • determinare un valore d’opera preciso (con progetti e computi metrici estimativi)
  • garantire una direzione dei lavori;
  • garantire un coordinamento per la sicurezza.

Oltre naturalmente alle varie asseverazioni richieste.
Il corrispettivo di quasi tutte le prestazioni sopradescritte, oltre ad altre non citate, è chiaramente determinabile dal professionista in piena autonomia, valutando attentamente quali voci di prestazione inserire, con la quantificazione massima determinata dalla Tabella del Decreto Parametri.

È vero che la produzione di elaborati e le relative responsabilità sono, quasi sempre, costanti, ma la tipologia e la dimensione dell’intervento ed il relativo valore d’opera, sono i parametri di riferimento, per la determinazione dei corrispettivi, dettagliando sempre le singole prestazioni professionali.
Risulta quindi più che corretto determinare il valore di una prestazione sulla base del valore d’opera dell’intervento oppure, ove necessario, sulla base del valore delle opere esistenti e nuove, come previsto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Parametri stesso. Tutte le voci di prestazione indicate nel preventivo del professionista dovranno essere comprensive di spese.

Si ribadisce, in ogni caso, il concetto che il Decreto Parametri costituisce un limite massimo di riferimento sul valore della parcella calcolata, ed il professionista
è tenuto ad osservare la disciplina dell’Equo Compenso, mantenendo un rapporto equilibrato tra il lavoro svolto e la sua retribuzione.
Il professionista è, quindi, libero di rimanere al di sotto di questo riferimento, nella misura da lui reputata adeguata alla situazione, pur senza allontanarsi dal riferimento del Decreto Parametri al quale è legato il concetto di Equo Compenso.

Mai, come in questo caso, risulta controproducente svilire il valore professionale ed economico del nostro lavoro, guardando tabelle di riferimento fornite da operatori economici vari, ESCO, ecc. Il costo della prestazione professionale è previsto dalla normativa che regola il Superbonus 110%, all’interno di massimali chiari, come per i massimali di costo delle lavorazioni.
Dubito fortemente che le imprese sarebbero disponibili, in questo caso, ad operare con prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prezzari di riferimento e dei massimali di costo per singola lavorazione.
Deprezzare il valore della prestazione appare in questo caso addirittura autolesionistico per la nostra categoria, dal momento che le spese professionali non rappresentano un costo per i nostri clienti, in quanto risultano interamente rimborsabili.

Per chiari esempi sulla determinazione dei compensi delle singole voci di prestazione di Eco e Sismabonus, si rimanda  al testo Linee guida per la determinazione dei corrispettivi, redatto da RPT (Rete Professioni Tecniche).

Segnaliamo, infine, che il 5 febbraio 2021 alle ore 14 è previsto il corso “IL COMPENSO PROFESSIONALE: DALL’ABOLIZIONE DEI MINIMI TARIFFARI AL SUPERBONUS 110%” che tratterà in dettaglio e fornirà molti chiarimenti in merito, con particolare attenzione proprio al tema parcelle legato al Superbonus 110%.

A livello nazionale, il Consiglio Nazionale Architetti ha redatto 5 documenti in cui si raccolgono le risposte alle domande più frequenti sul Superbonus, suddivise in 5 macro-temi: aspetti generali, ambito soggettivo, ambito oggettivo, interventi trainanti, aspetti fiscali e DPR 380/2001. Scarica i .pdf del CNAPPC:

Sono inoltre disponibili gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate e le risposte alle FAQ dell’ENEA.

La Rete delle Professioni Tecniche ha inoltre attivato una convenzione con la DEITipografia del Genio Civile per l’acquisto di pubblicazioni, software, banche dati ed eventi in tema Superbonus 110%: vai alla convenzione.

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