Per tutti gli iscritti all’Albo vige l’obbligo di comunicazione della PEC al proprio Ordine di riferimento. A stabilirlo è il Decreto Semplificazione (DL 76/2020 convertito nella legge 120/2020) che ha introdotto un pacchetto di misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale tra le quali l’articolo 37 «Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti».
La norma rafforza l’obbligo per gli iscritti agli Albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata – ora domicilio digitale per un più preciso coordinamento con il Codice dell’Amministrazione Digitale – ai rispettivi Ordini. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, definisce il domicilio digitale come “un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata”.
Quasi tutti gli iscritti all’Ordine di Torino hanno già provveduto: il 96% degli iscritti OAT infatti è titolare di una PEC comunicata all’Ordine. L’Ordine offre gratuitamente la PEC agli iscritti e provvede già a comunicare periodicamente al Ministero dello Sviluppo Economico gli elenchi aggiornati degli iscritti con PEC.
- Sei un iscritto con PEC dell’Ordine xxx@architettitorinopec.it ? Non devi fare alcuna nuova comunicazione
- Sei un iscritto con PEC diversa da quella dell’Ordine? Verifica sull’Area Riservata dell’Ordine se l’indirizzo comunicato è corretto o aggiornalo
- Sei un iscritto senza PEC? Provvedi a richiedere un indirizzo PEC attraverso il servizio gratuito dell’Ordine
Si ricorda che il Decreto Semplificazione prevede che l’iscritto che non comunica il proprio domicilio digitale (PEC) all’Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Ordine commina la sanzione della sospensione dell’iscritto fino all’avvenuta comunicazione dell’indirizzo PEC.