Sicurezza

Lorem Ipsum

Titolo 1 - Principi comuni: ruoli obblighi e responsabilità

Siamo uno studio associato con tre soci e nessun dipendente: dobbiamo avere un responsabile emergenza / addetto antincendio e primo soccorso?

In uno studio professionale in cui non sono presenti “lavoratori” così come definiti dall’art. 2 del D.lgs. 81/2008 (chi esercita in forma libera un’attività di tipologia intellettuale non viene considerato tale), non è  individuabile “un datore di lavoro” a cui competano gli obblighi ex. D.lgs. 81/2008, tra cui la designazione e  formazione degli addetti antincendio ed al primo soccorso.  Tuttavia uno studio professionale è definibile un luogo di lavoro con rischio di incendio con necessità di  dotarsi di idonei presidi antincendio. Tale obbligo viene richiamato oltre che dal D.lgs. 81/08 (art. 63 e Allegato IV, punti 4.1 e 4.1.3) dal Codice Penale che all’art. 451 prevede l’obbligo di collocare mezzi di estinzione e di soccorso contro gli infortuni sul lavoro pena sanzione pecuniaria e reclusione. È utile sottolineare che, in presenza di presidi antincendio e/o di primo soccorso, viene fortemente consigliata la frequenza a corsi di formazione al fine di dimostrare la capacità all’utilizzo dei medesimi presidi onde evitare possibili contestazioni da parte degli Enti preposti al controllo.

Ricerca un termine

oppure

Ricerca per argomento