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Sicurezza
Titolo 1 - Principi comuni: ruoli obblighi e responsabilità
Siamo uno studio associato con tre soci e nessun dipendente: dobbiamo avere un responsabile emergenza / addetto antincendio e primo soccorso?
In uno studio professionale in cui non sono presenti “lavoratori” così come definiti dall’art. 2 del D.lgs. 81/2008 (chi esercita in forma libera un’attività di tipologia intellettuale non viene considerato tale), non è individuabile “un datore di lavoro” a cui competano gli obblighi ex. D.lgs. 81/2008, tra cui la designazione e formazione degli addetti antincendio ed al primo soccorso. Tuttavia uno studio professionale è definibile un luogo di lavoro con rischio di incendio con necessità di dotarsi di idonei presidi antincendio. Tale obbligo viene richiamato oltre che dal D.lgs. 81/08 (art. 63 e Allegato IV, punti 4.1 e 4.1.3) dal Codice Penale che all’art. 451 prevede l’obbligo di collocare mezzi di estinzione e di soccorso contro gli infortuni sul lavoro pena sanzione pecuniaria e reclusione. È utile sottolineare che, in presenza di presidi antincendio e/o di primo soccorso, viene fortemente consigliata la frequenza a corsi di formazione al fine di dimostrare la capacità all’utilizzo dei medesimi presidi onde evitare possibili contestazioni da parte degli Enti preposti al controllo.