Con le recenti modifiche al Testo Unico per l’Edilizia (D.P.R 380/2001) e con il successivo Decreto SCIA 2 (D.lgs. 222/2016) sono aumentate significativamente le responsabilità di un architetto: come conseguenza allo snellimento delle procedure tecnico-amministrative si sono infatti aggiunti nuovi compiti e richieste per il professionista. Approfondiremo il tema durante il corso: Il professionista dopo il Decreto SCIA 2, in partenza il 22 marzo, illustrando gli oneri, civili e penali, in mano al progettista.
La recente normativa introdotta ha come obiettivo la semplificazione procedurale nella realizzazione degli interventi edilizi: scompare la DIA (Denuncia Inizio Attività) sostituita da 5 modelli unificati a livello nazionale: Attività di Edilizia Libera, CILA, SCIA, SCIA alternativa a Permesso di Costruire e Permesso di Costruire. Le modalità attuative per semplificare e velocizzare l’iter aumentano in maniera significativa le responsabilità a capo del professionista, che si ritrova in alcune situazioni a dover certificare la conformità che in passato venivano attestate dalla pubblica amministrazione. Si tratta di responsabilità di cui il progettista si prende carico, attraverso attestazioni, dichiarazioni e asseverazioni e di cui spesso non è pienamente consapevole. È opportuno ricordare che, in caso di “leggerezza” nelle comunicazioni, le conseguenze possono essere di tipo civile o addirittura penale.
Avere ben in mente il recente quadro normativo non protegge solo dalle reali ricadute sulla carriera di un architetto, ma migliora le relazioni con gli addetti ai lavori, con l’amministrazione locale e con la committenza. Potrete scoprire tutte le informazioni necessarie attraverso il corso in aula “Il professionista dopo il Decreto SCIA 2” (8 CFP): due giornate in cui esperti del settore illustreranno con chiarezza le nozioni che un architetto non può non sapere in materia di procedure edilizie. Le iscrizioni scadono il 5 marzo!
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