Il MIT ha pubblicato un chiarimento riguardo l’affidamento diretto secondo le disposizioni del Codice. Il Focus Group Lavori Pubblici ha prodotto un testo con l’obiettivo di sintetizzare e dare un’indicazione per i RUP.
Stante la pubblicazione del parere MIT n.3225/2025, si ritiene utile chiarire circa la “procedimentalizzazione” dell’affidamento diretto per i servizi d’ingegneria e architettura.
L’art.50 del D.Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 (140.000 euro per i servizi d’ingegneria e architettura) anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
Si ricorda che l’affidamento diretto è una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso.
Pertanto la SA determina l’importo dei servizi ai sensi dell’art.41 e dell’allegato I.13 del Codice e procede mediante negoziazione riservata con il soggetto più idoneo, che potrà ridurre il corrispettivo in percentuale non superiore al 20 per cento, ai sensi del comma 15 quater dell’art.41 del Codice. La scelta del soggetto più idoneo deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’intervento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza e nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, e si applicano i principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare i principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
L’ufficio di supporto ricorda che la «procedimentalizzazione» dell’affidamento diretto viene normalmente ammessa e che si sostanzia (come rimarcato dall’ANAC con la deliberazione n. 424/2023) nell’acquisizione «di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara» (cfr. Cons. Stato, sez. 4, n. 3287/2021)”. Nel parere si avverte che il preventivo «non è un’offerta formale» e che la richiesta è finalizzata a generare la motivazione «del successivo affidamento, in rapporto alla dimostrazione della sussistenza delle esperienze nonché della congruità del prezzo di quella che sarà poi l’offerta individuata».
È il RUP, in pratica, che deve valutare l’intensità della procedimentalizzazione al fine di non trasformare l’affidamento diretto in un’autentica procedura di gara che rischia di essere censurata dal giudice, pertanto deve attentamente calibrare gli strumenti propedeutici alla individuazione degli operatori il cui preventivo deve essere confrontato con le esigenze della stazione appaltante. Per quanto sopra si ritiene suggerire l’opportunità di evitare l’avviso ma avviare indagini informali con interpello asimmetrico e non in una “competizione”.
Al riguardo si ritiene consigliare nella richiesta di indicare esclusivamente le peculiarità delle opere oggetto del servizio, le esperienze necessarie, l’importo presunto della prestazione onnicomprensivo limitando l’oggetto del preventivo o dell’interesse all’affidamento alla sola descrizione dell’idoneità tecnica senza esplicitazione di offerta economica.
Dalla lettura della norma si potrebbe supporre che nell’ipotesi di prestazione valutata al di sotto dell’importo di € 140.000 sia obbligatorio l’affidamento diretto. Ciò nonostante su detto presupposto si è sviluppata anche l’ipotesi che concerne la possibilità di effettuazione di una procedura negoziata come per i servizi sopra detta soglia e pertanto procedendo secondo il disposto dell’Allegato II.1, art.2.
In conclusione per gli incarichi inerenti “servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione” di importo inferiore a € 140.000, il RUP motivatamente (da esplicitare nei provvedimenti) può comunque procedere con una la procedura negoziata di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 14 del Codice.
La stazione appaltante in maniera legittima può instaurare la procedura attraverso le modalità ritenute più opportune, seppur nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità e di quanto specificato all’art. 35 del d.lgs. 36/ 2023.
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