Il CSI Piemonte ha inviato una comunicazione che riguarda la scadenza dell’APE.
La definizione di Impianto Termico presente nel Dlgs 192/2005, art.2, comma 1 tricies come modificata dal Dlgs 48/2020 ha assunto una connotazione generica ed omnicomprensiva.
Dall’entrata in vigore del Dlgs 48/2020, include nel concetto di Impianto Termico anche sistemi e componenti che in passato risultavano esclusi, ad esempio, per taglie di potenza o per combustibile utilizzato.
Dal giugno 2020 assume la connotazione di Impianto Termico qualunque apparecchio e/o sistema fisso destinato al servizio di climatizzazione degli ambienti tra i quali, ad esempio, stufe, caminetti, termo-cucine, climatizzatori e pompe di calore, senza alcuna soglia di potenza minima. In tale concetto rientrano anche gli impianti termici, come precisato da ENEA, che sono riattivabili con un intervento di manutenzione.
Fanno eccezione al concetto di Impianto Termico esclusivamente:
- gli apparecchi mobili (ad es. condizionatore carrellato, generatore di aria calda mobile, radiatore elettrico su rotelle ecc.);
- il sistema di produzione individuale di ACS se asservito ad unità immobiliare residenziale o assimilata. (ad es. boiler elettrico, generatore istantaneo di ACS a gas naturale ecc.)
Alla presenza di un Impianto Termico è, come noto, associato l’obbligo di accatastamento dello stesso sul Catasto regionale degli Impianti Termici (CIT), con la compilazione del Libretto, e l’effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione secondo le scadenze previste dal DPR 74/2013.
PRESENZA DELL’ IMPIANTO TERMICO
In caso di presenza di Impianto Termico (ad es. caldaia a gas, pompa di calore, climatizzatore estivo, stufa a combustibili legnosi, ecc.) il certificatore, per poter assegnare la durata decennale, deve aver cura di verificare l’esistenza del Libretto – o dei Libretti – sul CIT per quanto attiene ai servizi energetici di cui l’edificio è dotato e che sono oggetto di modellazione ai fini della classificazione e a verificare che siano state rispettate le disposizioni di cui al Regolamento in merito alle manutenzioni e controlli (DPR 74/2013) e non vi siano prescrizioni ignorate.
Si precisa che il certificatore non ha compiti ispettivi o di vigilanza in tal senso ma è buona prassi evidenziare al momento del rilascio dell’APE eventuali criticità per maggior chiarezza e trasparenza nei confronti del destinatario dell’APE (il futuro acquirente o conduttore) al fine di evitare di essere coinvolti in contenziosi. Per tali finalità è presente il campo “Informazioni Aggiuntive” in quarta pagina dell’APE che può essere utile per esplicitare criticità e/o vizi.
In caso di mancato rispetto delle norme richiamate non è possibile assegnare la durata decennale e, ai sensi della DGR 24-2360, questo fatto deve essere notificato da parte del certificatore al richiedente l’attestato di prestazione energetica. Tale evidenza può essere riportata nell’informativa al richiedente prevista dal DM 26/6/2015 o nel verbale di sopralluogo obbligatorio controfirmato dal richiedente l’attestato. Nei casi di rispetto della normativa, inserendo il codice Libretto sull’APE, è possibile assegnare la durata decennale al documento.
ASSENZA DELL’IMPIANTO TERMICO
Nel caso in cui fisicamente non vi siano gli impianti dedicati ai servizi obbligatori oggetto di classificazione, l’unità immobiliare può essere definita priva degli impianti minimi previsti dal DM 26/6/2015 ovvero riscaldamento e, a seconda della destinazione d’uso, produzione di ACS.
Le configurazioni impiantistiche incomplete e quindi prive di componenti indispensabili al funzionamento (radiatori rimossi, pompa di circolazione asportata, caldaia smantellata o non ancora installata ecc.) con adeguata documentazione fotografica possono essere ritenute parte della casistica “impianto assente”.
Si richiama l’attenzione alla corretta valutazione di altri impianti che possono essere oggetto di modellazione obbligatoria (ad es. illuminazione e trasporto) per gli edifici non residenziali nel rispetto di quanto previsto dal DM 26/6/2015.
in caso di edificio totalmente privo di sistemi e componenti classificabili come Impianto Termico è quindi consentito assegnare la durata decennale vista l’impossibilità fattuale di violare le disposizioni regolamentari di cui al DPR 74/2013.
In tali casi il Certificatore deve verificare di aver correttamente modellato, per gli impianti assenti, la casistica “simulato in quanto assente”, ciò risulterà dal quadro DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI (cfr. Pag.3 dell’APE).
Deve essere prestata attenzione al fatto che, nel caso di Impianto simulato in quanto assente non è prevista, per vincolo del formato standard nazionale dell’XML, la possibilità di inserire:
- Il codice impianto;
- la data di installazione.
Tali valori non devono quindi comparire sul quadro “DATI DI DETTAGLIO DEGLI IMPIANTI” dell’APE. Si ricorda, inoltre, che “il calcolo della prestazione energetica si basa sui servizi effettivamente presenti nell’edificio in oggetto, fatti salvi gli impianti di climatizzazione invernale e, nel solo settore residenziale, di produzione di acqua calda sanitaria che si considerano sempre presenti.” e che “Nel caso di loro assenza infatti, si procederà a simulare tali impianti in maniera virtuale, considerando che siano presenti gli impianti standard di cui alla Tabella 1 del paragrafo 5.1 con le caratteristiche ivi indicate.”
Si evidenzia che, nel caso di assenza fisica dell’Impianto Termico e di ricorso all’’impianto virtuale per la classificazione, il passaggio dal fabbisogno di energia netta (EP,nd) al consumo standard di energia primaria (EP) mediante l’uso dei rendimenti di riferimento di cui alla tabella 8 dell’Appendice A all’Allegato 1 del DM “requisiti minimi” e la relativa efficienza dei sottosistemi di utilizzazione di cui alla tabella 7 della stessa Appendice NON è prevista la modellazione degli ausiliari elettrici.
Non deve quindi comparire sull’APE alcuna quota di energia rinnovabile relativamente agli impianti modellati in modo virtuale (EPh,ren ed EPw,ren).
Si consiglia inoltre di specificare nelle note (campo “Informazioni Aggiuntive” a pag.4 dell’APE) che “L’impianto è simulato in quanto assente e quindi non è disponibile il codice impianto” e di predisporre e caricare nella sezione “ulteriore documentazione” del Portale una scansione di una dichiarazione di assenza dell’impianto termico firmata in originale. Incoerenze metodologiche rispetto al presente chiarimento saranno utilizzate come criterio di selezione per le attività di controllo di ARPA.
In particolare e a titolo non esaustivo saranno oggetto di verifica per violazione metodologica:
- APE con durata decennale privi del codice impianto o con codice impianto non reale;
- APE con durata decennale e codice impianto attribuito solo a parte dei componenti presenti oggetto di obbligo di censimento al CIT;
- APE di unità prive di Impianto Termico e presenza di quote rinnovabili nei relativi indici (EPh,ren ed EPw,ren);