Negli ultimi anni la figura del General Contractor è diventata una delle nuove figure a livello datoriale che ha visto la sua diffusione nel mondo dell’edilizia principalmente a seguito delle norme che hanno favorito le agevolazioni fiscali con i Bonus edilizi, come il Bonus facciate e il Superbonus.
La normativa vigente e il D.lgs 81/08 definiscono gli obblighi che ricadono in capo al General Contractor in riferimento alla documentazione che tale figura deve produrre e consegnare al Committente/Responsabile dei Lavori e al Coordinatore in fase di Esecuzione.
In particolare, il focus group Sicurezza ha voluto analizzare l’obbligo o meno della redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel quale si ritrovano i contenuti minimi dettati dall’Allegato XV punto 3.2.1 del D.Lgs. 81-08 all’ interno dei Cantieri temporanei Mobili.
Al fine di ottenere un parere circa gli obblighi e le posizioni di garanzia che il General Contractor può assumere, il Focus Sicurezza si è confrontato con l’Avvocato Antonio Verrando: ecco in sintesi la risposta e gli approfondimenti al quesito.
Il general contractor in qualità di impresa affidataria, ha l’obbligo di redigere il POS (piano operativo di sicurezza) considerando anche quanto definito dagli Artt. 96 e 97 del D.Lgs. 81-08?
Per meglio inquadrare giuridicamente il tema si possono illustrare le varie figure che si riconducono al General Contractor:
- IMPRESA AFFIDATARIA senza dipendenti;
- IMPRESA AFFIDATARIA con dipendenti;
- IMPRESA AFFIDATARIA che affida in subappalto (parziale o totale) ad Impresa esecutrice l’onere di eseguire i lavori;
- ESCO (ISCO) – Energy Service Company.
Nei casi 1, 2, e 3 l’Impresa affidataria deve sempre redigere il P.O.S., condividerlo e coordinarlo, quando presenti, con le imprese esecutrici che a loro volta redigeranno il loro P.O.S. e successivamente, previa verifica di congruenza da parte dell’Impresa Affidataria dei POS delle esecutrici, provvedendo poi successivamente alla trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione. Tale indicazione deriva da quanto dettato dagli Artt. 96 e 97 comma 3.
Al punto 4 invece si individua una differenza dettata dalla tipologia di contratto stipulato tra il Committente e il General Contractor “Esco”. In questo caso siamo di fronte ad un soggetto che delega tutto a tutti e riceve dal Committente (rif. Art. 1414 C.C.) un mandato senza rappresentanza. Il General Contractor si occuperà quindi, in nome per conto del Committente, di cercare l’Impresa affidataria, l’impresa esecutrice, di assolvere agli obblighi burocratici e di gestione fiscale per dar seguito all’esecuzione del contratto (rif. ADE – Circ. n. 23/e del 23/06/2022 punto 6.1 p.111) (vai al download)
In questo caso siamo di fronte alla figura, riconosciuta dal D.Lg. 81/08, come il Responsabile dei Lavori, in questa situazione, di conseguenza, il General Contractor non deve redige il P.O.S.
Importante quindi è sempre avere ben presente la tipologia di contratto che lega le Società con il Committente.
Il focus group OAT Sicurezza