Il 20 maggio è entrata in vigore la Legge n. 49/2023 sull’equo compenso, pensata per garantire ai professionisti un corrispettivo equo e proporzionato alla qualità e quantità del lavoro svolto.
Le nuove regole riguardano le prestazioni dei professionisti nei confronti di Pubblica Amministrazione, banche, assicurazioni e grandi imprese con più di 50 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi.
A partire dal 20 maggio sono nulle le pattuizioni che:
- non prevedano un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, e quindi inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con decreti ministeriali;
- vietino al professionista di chiedere acconti nel corso della prestazione o chiedano al professionista l’anticipazione di spese;
- attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del servizio reso.
Sono inoltre nulle le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall’incarico o dall’affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
- nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
- nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;
- nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
- nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Ulteriori provvedimenti degni di nota contenuti nella legge riguardano la possibilità per i professionisti di impugnare davanti al Tribunale competente le convenzioni, i contratti, gli esiti delle gare, gli affidamenti, gli elenchi di fiduciari o qualsiasi accordo che preveda un compenso non equo, chiedendo l’annullamento degli accordi e la rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali. I professionisti possono anche intraprendere un’azione di classe individualmente o attraverso il Consiglio Nazionale dell’Ordine.
L’obbligo di equo compenso è anche in capo ai professionisti: se accettano un compenso non proporzionato alla prestazione, possono essere sanzionati. La legge riconosce infatti a Ordini e Collegi professionali la possibilità di adottare disposizioni deontologiche per sanzionare i professionisti che non pattuiscono un equo compenso.
Per una piena applicazione della legge è indispensabile un aggiornamento del Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016) in base al quale calcolare i compensi. I parametri attualmente in vigore risultano superati, visto che il nuovo Codice Appalti in vigore dal 1° luglio 2023 ha ridotto i livelli di progettazione a due soltanto (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo).
Il Consiglio dell’Ordine sta programmando iniziative di informazione e formazione sul tema e sta lavorando per un’estensione dell’applicazione della legge che ora risulta applicabile nel privato solo ai “grandi committenti”.