L’art. 1, comma 28 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato i termini previsti dall’art. 119 del D.L n. 34/2020 entro cui sostenere le spese ammesse alla detrazione del 110% relative agli interventi agevolati. Il testo originario del decreto attribuiva il diritto a fruire della “detrazione rinforzata” per determinate tipologie di lavori, ed esclusivamente per le spese sostenute nel periodo che va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (dove gli Istituti Autonomi Case Popolari e gli enti ad essi assimilati avevano a disposizione sei mesi in più e in tal caso, si prevedeva la possibilità di considerare in detrazione le spese sostenute entro il 30 giugno 2022).
Nel corso del tempo l’arco temporale entro cui sostenere le spese agevolate è stato esteso con più di un intervento normativo, ma le modifiche non sono state coordinate e appaiono diverse a seconda della tipologia di soggetto esecutore dei lavori. L’ultima modifica normativa delle scadenze precedentemente in vigore è stata prevista, come anticipato, dalla citata legge n. 234/2021.
Le scadenze per fruire del beneficio quindi sono variabili, in quanto la disciplina è “asimmetrica” e questo può determinare di cadere in errore. In alcuni casi, invece, il termine per fruire della maggiore detrazione è rimasto invariato quindi resta ferma la data del 30 giugno 2022.
I frequenti interventi del legislatore, che hanno modificato a più riprese il testo dell’art. 119 rendendolo di difficile lettura hanno portato ad un quadro normativo estremamente articolato e complesso.
Al fine agevolare la comprensione della norma scarica il documento del Consiglio Nazionale Architetti che definisce l’ambito temporale degli interventi per la detrazione del 110%, sia di tipo energetico, sia per prevenzione del rischio sismico (c.d. Super sismabonus).