Gli esoneri per la formazione

In alcuni specifici casi gli iscritti all’Ordine possono richiedere l’esonero dall’obbligo formativo, così come stabilito dalle Linee guida attuative per l’aggiornamento professionale del Consiglio Nazionale Architetti:

  • maternità, paternità, adozione, affidamento, riducendo l’obbligo formativo di – 20 CFP per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio, ivi compresi i 4 CFP in materia di deontologia e discipline ordinistiche; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità;
  • malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
  • altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  • docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Tutte le tipologie di esoneri, tranne quelle relative al primo anno di iscrizione e al raggiungimento del 70° anno di età, devono essere richieste annualmente.

Vista l’imminente scadenza del 30 giugno 2021 del ravvedimento operoso relativo al triennio formativo 2017/19, gli iscritti che rientrano in queste casistiche devono inserire la richiesta di esonero per tutti gli anni del triennio in scadenza. Dopo il 30 giugno l’inserimento non sarà più possibile.

Per la richiesta è necessario accedere all’area riservata del sito di iM@teria, sezione Le mie certificazioni.

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