Esecuzioni immobiliari

È prorogata al 31 dicembre la sospensione delle esecuzioni immobiliari che riguardano l’abitazione principale di un debitore, così come stabilito dall’art. 4 del DL 137/2020 pubblicato lo scorso ottobre. La sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Torino specifica le disposizioni vigenti riportando le diverse casistiche, qui riepilogate in sintesi:

  • Nel decreto viene specificato che ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare effettuata dal 25 ottobre alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è inefficace.
    Nello specifico, nel caso delle vendite nelle procedure esecutive delegate ai professionisti, per le procedure delegate per le quali il Giudice dell’Esecuzione ha già accertato i presupposti per la sospensione, trattandosi di abitazione principale del debitore, i professionisti delegati non devono procedere a fissare nuovamente la vendita fino al 1° gennaio 2021. Per quelle autorizzate prima del 31 dicembre, invece, potranno proseguire con le operazioni di liquidazione del bene.
  • I decreti di trasferimento e distribuzione del ricavato non rientrano nella sospensione le procedure esecutive in cui in data odierna siano già stati depositati; in questi casi, indipendentemente dalla natura del bene pignorato, si darà corso o si proseguirà con la distribuzione del ricavato.
  • Fino al 31 dicembre, per le esecuzioni nelle quali sia stata accertata dal Giudice dell’Esecuzione la sussistenza dei presupposti per la sospensione perché abitazione principale del debitore, sono sospesi gli accessi del custode e le visite dei potenziali offerenti.
  • Le operazioni di stima dei periti, se riferite a procedure che costituiscono abitazione principale del debitore, sono sospese fino al 31 dicembre; di conseguenza fino a questa data sono sospesi anche i giuramenti dei periti e gli accessi per visionare il bene pignorato.
  • Nel caso di procedure non abitative per le quali sia stata già autorizzata la prosecuzione delle operazioni di liquidazione, è raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Gli accessi all’immobile pignorato del perito stimatore, del custode e degli offerenti per le vendite rientrano nella categoria “esigenze lavorative”, pertanto sono concessi, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza del DPCM.

Per tutti i dettagli, scarica la comunicazione integrale del Tribunale di Torino

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