Superbonus: domande e risposte

Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per interventi specifici in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Non sono pochi i dubbi interpretativi a riguardo, così come le richieste di indicazioni da parte degli iscritti all’Ordine: per supportare i professionisti interessati, l’Ordine risponde con una lettera ai dubbi più frequenti soprattutto per quanto riguarda la quantificazione delle prestazioni professionali.

Per maggiori delucidazioni è inoltre disponibile la nuova sezione dedicata al Superbonus pubblicata sul sito dell’Ordine in cui si raccolgono i principali rimandi normativi, definizioni, approfondimenti e risposte alle domande più frequenti.

 

La quantificazione delle prestazioni professionali in sintesi

In merito alla quantificazione delle prestazioni professionali riferite al progetto/certificazioni/D.L. delle opere legate all’Ecobonus 110%, si segnala che il Decreto attuativo del MISE dello scorso 8 agosto, nell’Allegato A , paragr. 13, punto 13.1 c), cita testualmente: “Sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo l , comma l , gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”
Con il preciso riferimento al Decreto Parametri, applicabile per la determinazione dei compensi nelle Opere Pubbliche, il legislatore fornisce dei massimali per la determinazione dell’ammontare delle spese tecniche, così come è stato fatto sempre all’interno dello stesso Decreto Attuativo per i costi delle opere eseguite. Come sappiamo vige il regime di abolizione delle tariffe motivo per cui nel rapporto contrattuale con la committenza privata è vietato fare riferimento al Decreto Parametri o a qualsiasi altro tariffario. Per calibrare l’onere delle varie voci del proprio preventivo, il professionista può comunque orientarsi con quanto prevede la tabella del Decreto Parametri, facendo molta attenzione a non superarne il valore complessivo per evitare di incorrere in problemi in caso di verifiche e controlli.
Il riferimento al Decreto Parametri per le Opere Pubbliche inserito nel Decreto Requisiti, come limite massimo che la parcella del professionista può raggiungere, è il riferimento più completo a disposizione dal punto di vista normativo per l’orientamento del professionista nella determinazione dei corrispettivi delle prestazioni.
Il preventivo potrà essere articolato in qualsivoglia modo purché sia suddiviso nelle specifiche voci di prestazione, ciascuna comprensiva delle spese e degli oneri fiscali. Sul sito dell’Ordine sono disponibili i facsimile per la compilazione.
Si ricorda che le spese tecniche rientrano a pieno titolo tra le voci di spesa del Superbonus 110% e sono interamente detraibili dal Committente e cedibili in caso di cessione del credito.
L’applicazione corretta del Superbonus 110% comprende la maggior parte delle prestazioni previste in un incarico professionale completo. Nel corso dell’incarico è sicuramente necessario:

  • effettuare rilievi della situazione esistente;
  • effettuare studi di fattibilità;
  • produrre APE delle situazioni ante e post intervento;
  • verificare la conformità del fabbricato ed eventualmente di tutte le singole unità che lo compongono;
  • presentare pratiche edilizie;
  • determinare un valore d’opera preciso (con progetti e computi metrici estimativi);
  • garantire una direzione dei lavori;
  • garantire un coordinamento per la sicurezza;
  • le asseverazioni richieste.

Il corrispettivo di quasi tutte le prestazioni sopradescritte, oltre a quello di altre voci qui non citate, è determinabile dal professionista in piena autonomia ma con importi massimi che non superino quelli del Decreto Parametri.
Anche se la produzione di elaborati e le relative responsabilità sono quasi sempre costanti, la tipologia e la dimensione dell’intervento e il valore d’opera sono parametri di riferimento per la determinazione dei corrispettivi. Risulta quindi corretto determinare il valore di una prestazione sulla base del valore d’opera dell’intervento oppure, ove necessario, sulla base del valore delle opere esistenti e nuove, così come previsto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Parametri. Tutte le voci di prestazione indicate nel preventivo del professionista dovranno essere comprensive di spese. Si ribadisce, in ogni caso, il concetto che il Decreto Parametri costituisce un limite massimo di riferimento sul valore della parcella calcolata, da utilizzarsi a livello orientativo e non deve essere in nessun modo citato all’interno di preventivi e contratti. Il professionista è libero di rimanere al di sotto di questo riferimento, nella misura da lui reputata adeguata alla situazione, sempre tenendo conto di un rapporto di equità tra il lavoro svolto e la sua retribuzione. Mai, come in questo caso, risulta controproducente svilire il valore professionale ed economico del lavoro della categoria. Il costo della prestazione professionale è previsto dalla normativa che regola il SUPERBONUS 110%, all’interno di massimali chiari, come per i massimali di costo delle lavorazioni. Deprezzare il valore della prestazione appare in questo caso addirittura autolesionistico per la categoria, dal momento che le spese professionali non rappresentano un costo per i nostri clienti in quanto risultano interamente rimborsabili.

La quantificazione delle prestazioni professionali non è l’unico tema approfondito dall’Ordine: per conoscere tutti i dettagli puoi:

 

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