Ripartire in sicurezza

Parola d’ordine di queste intense settimane è senza dubbio sicurezza. La fase due indetta dal Governo consente la riapertura di un gran numero di imprese e di attività commerciali e professionali, ma prescrive precise norme igieniche e sanitarie cui attenersi per prevenire la diffusione del contagio nel proprio ambiente di lavoro.

Ti riassumiamo le principali linee guida per lavorare in sicurezza negli studi (allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020) e ti raccontiamo le novità in tema di prevenzione incendi, tra proroga delle scadenze e aggiornamento professionale online.

I luoghi di lavoro

In base alle disposizioni presenti nell’allegato 6 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro) del DPCM 26 aprile 2020, i professionisti che rientrano nei propri studi devono attenersi ad alcune regole generali.

Innanzitutto, i dipendenti devono evitare di presentarsi sul luogo di lavoro se accusano sintomi influenzali, ed è importante che, in caso di febbre, avvisino tempestivamente il proprio datore di lavoro. Per questo motivo il personale può essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea all’entrata del luogo di lavoro, così come gli eventuali visitatori esterni. Movimenti di entrata e di uscita vanno il più possibile scaglionati.

Se un lavoratore deve recarsi fuori dallo studio (per sopralluoghi, visite ai clienti e simili attività) dovrà servirsi di dispositivi di protezione individuale adeguati.
L’accesso alle aree comuni dev’essere contingentato ed è importante che si mantenga sempre la distanza di sicurezza di un metro.

Va garantita la sanificazione periodica dei locali e una frequente pulizia delle mani per i lavoratori, fornendo detergenti. Anche gli strumenti del mestiere (cartelle di rilievo, cartelle di cantiere, metri, disto, livelli laser, stazioni totali) saranno da igienizzare dopo ogni utilizzo.

La prevenzione incendi

Secondo la legge 24 aprile 2020, n. 27, tutte le scadenze comprese tra il 31 gennaio e il 31 luglio sono prorogate per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Il differimento si applica alle scadenze richiamate dal DL 17 marzo 2020 n. 18 e si estende anche:

  • alle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio (di cui all’art. 5 del DPR 151/11)
  • ai procedimenti previsti dal D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105
  • alle omologazioni dei prodotti antincendio
  • ai termini fissati dal DM 5 agosto 2011 per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi e cioè aver svolto quaranta ore di formazione in cinque anni.

In ambito formativo, in una nota del 16 aprile, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha inoltre confermato la possibilità di svolgere le lezioni dei corsi base di prevenzione incendi in modalità streaming diretto, per espletare l’obbligo periodico dei professionisti antincendio (Dipvvf 22/6/2016, circolare prot. 7888), così come era stato chiesto dalla categoria. Le visite tecniche e gli esami di fine corso sono invece posticipati alla conclusione della fase emergenziale.

Procedure edilizie

La legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – c.d. Cura Italia – ha introdotto alcune specifiche prescrizioni in materia edilizia ed urbanistica. In particolare, il testo dell’art. 103 (comma 2 e 2-bis) precisa che:

  • i termini relativi agli atti ed attività indicati al comma 2 (tra questi atti vi sono anche i permessi di costruire, le autorizzazioni paesaggistiche e, a quanto emerge dal testo, le cila e le scia) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono prorogati sino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Da tale dichiarazione, inoltre, decorreranno ulteriori 90 giorni di proroga;
  • i termini relativi agli strumenti di programmazione negoziale (piani di lottizzazione e piani attuativi tra i quali, ad esempio, vi sono i PEC) di cui al comma 2 bis in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono prorogati di 90 giorni.

Con gli atti indicati al comma 2 si intendono i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni, gli atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Per rimanere sempre aggiornato sulle normative legate all’emergenza epidemiologica, VISITA LA NOSTRA PAGINA DEDICATA.

Condividi

Ricerca un termine

oppure

Ricerca per argomento