Novità sul fronte formativo

Che cosa cambia con l’inizio del nuovo triennio formativo? Per ogni dubbio puoi fare riferimento alla pagina dedicata, qui intanto ti riassumiamo le principali novità.

Ravvedimento operoso

Diversamente dal triennio appena trascorso, per gli iscritti che non otterranno tutti i crediti obbligatori per il triennio 2020-2022 non sarà previso il rinvio di sei mesi di ravvedimento operoso. La data ultima per ottenere tutti i crediti formativi e non incorrere in sanzioni disciplinari è dunque tassativamente il 31 dicembre 2022.

Il debito formativo

Coloro che, dopo una cancellazione, effettuano una re-iscrizione devono calcolare il debito formativo con riferimento al semestre di reiscrizione: chi si reiscrive dal 1° gennaio al 30 giugno dovrà ottenere tutti i CFP previsti nell’anno, cioè 20 (di cui 4 in deontologia); chi si reiscrive dal 1° luglio al 31 dicembre 10 CFP (di cui 2 deontologici), indipendentemente dal mese specifico di reiscrizione. Questi saranno sommati all’eventuale debito risultante dalla precedente iscrizione, a meno che non siano trascorsi più di cinque anni dall’ultima cancellazione.

Nuove attribuzioni di CFP

È previsto il riconoscimento di 1 CFP per la partecipazione a un evento formativo in qualità di relatore, da richiedere in autocertificazione.
È stata introdotto il riconoscimento di CFP per:

  • prestazione di consulenza per sportelli presso l’Ordine
  • partecipazione a visite/viaggi, organizzati da soggetti abilitati, da richiedere in autocertificazione, fatto salvo il preventivo accreditamento dell’organizzatore
  • presenza alle riunioni dei consigli di Disciplina (per i membri nominati dal Tribunale)
  • partecipazione a concorsi di progettazione (premio 15 CFP, menzione 10 CFP, partecipazione 2 CFP, membro giuria 5 CFP)
  • partecipazione a seminari svolti da Regioni, Enea, CNR (riconoscimento in autocertificazione se non pre-accreditati)

Sono aumentati i CFP per la stesura di monografie e pubblicazioni (2 per ogni pubblicazione, mentre rimane a 1 per singolo articolo). È stato invece eliminato il riconoscimento del corso per l’abilitazione all’insegnamento (DM 249/2010).

L’autocertificazione

Il caricamento delle istanze in autocertificazione sul portale Im@teria ha subito alcune semplificazioni: trovi il modulo da compilare nel sistema online (le istanze relative allo scorso triennio invece seguono le modalità utilizzate fino ad ora). La scadenza è stata fissata a sei mesi dallo svolgimento delle attività. È stato infine deciso che le attività svolte all’estero sono valide solo se svolte in modalità frontale, oppure in FAD ma se precedentemente autorizzate dal CNAPPC.

Gli esoneri

Per quanto riguarda gli esoneri dall’attività formativa, secondo le nuove linee guida il Consiglio dell’Ordine può alleggerire il carico formativo in caso di maternità, paternità, adozione, affidamento. Sono stati aggiunti inoltre alcuni esempi di casi di esonero per “non esercizio della professione” rivolto agli iscritti “dipendenti” ed è stato eliminato il vincolo di esonero per anzianità che prevedevano, oltre al compimento di 70 anni, anche l’iscrizione all’Albo di almeno 20 anni.

Per approfondire:

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