Le nuove linee guida

Dal 1° gennaio ha preso il via il nuovo triennio formativo 2020-22 e, di pari passo, sono entrate in vigore le nuove linee guida del Consiglio Nazionale degli Architetti che regolamentano l’obbligo formativo degli architetti.
Per scoprire tutti i dettagli delle nuove norme è sufficiente andare alla pagina dedicata (clicca qui), ma per chi avesse bisogno di un semplice ripasso ecco una sintesi (non esaustiva!) delle principali norme.

 

Quanti CFP occorrono

Gli iscritti devono acquisire 60 crediti formativi professionali (CFP) di cui almeno 12 derivanti da attività sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. La verifica dell’acquisizione è effettuata su base triennale e il nuovo triennio si concluderà il 31/12/2022.

Non sono previsti crediti minimi annuali, ma resta raccomandabile un’acquisizione costante nel corso del triennio.
Eventuali crediti maturati in eccesso nel precedente triennio sono riportati automaticamente al triennio successivo, nel limite massimo di 20 crediti .

 

Come si acquisiscono i CFP

Ai fini dell’aggiornamento professionale continuo, sono valevoli i corsi frontali, i corsi abilitanti e di aggiornamento (es. sicurezza, prevenzione incendi, RSPP moduli A, B e C, etc), i corsi di formazione a distanza (FAD), gli incontri, i workshop, le conferenze e simili (sia frontali che a distanza sincrona), la partecipazione a eventi formativi in qualità di relatori, esercitazioni e mobilitazioni di Protezione Civile, master, ricerche, scuole di specializzazione e ulteriori lauree.

A queste si possono affiancare le “Altre attività” riconoscibili con il limite complessivo massimo di 15 crediti nel triennio. Tra queste rientrano: partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali; attività particolari quali mostre, fiere e visite; monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale; viaggi di studio promossi dagli Ordini/Federazioni di Ordini o da altri soggetti accreditati dal CNAPPC; partecipazione ai consigli di disciplina (nomina del Tribunale); partecipazione a concorsi di progettazione.

 

Esoneri

Il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

  • maternità, paternità, adozione e affidamento riducendo l’obbligo formativo di 20 CFP, ivi compresi i 4 CFP obbligatori in materia di discipline ordinistiche;
  • malattia grave o infortunio che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
  • altri casi di impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
  • docenti universitari a tempo pieno iscritti nell’elenco speciale (L. 382/1980). È precluso lo svolgimento della professione;
  • non svolgimento della professione, neanche occasionalmente per un anno, subordinato alla sottoscrizione di dichiarazione sotto la propria personale responsabilità.

 

Inizio e fine dell’obbligo formativo

Per i soggetti che si iscrivono a un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con un numero di crediti proporzionale rispetto ai 60 crediti del triennio. È facoltà dell’interessato chiedere e ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo. Al compimento del 70° anno di età cessa l’obbligo formativo.

 

Sanzioni

Le sanzioni, previste dall’art. 9 comma 2 del Codice Deontologico, sono:

  • la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi, nel limite massimo del venti per cento (12 su 60) comporta l’irrogazione della censura;
  • la mancata acquisizione di un numero di crediti superiore al venti per cento comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni credito formativo mancante.

Questa è solo una sintesi di quanto previsto della linee guida del Consiglio Nazionale degli Architetti; per conoscere i dettagli

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