La rubrica curata dai focus group OAT questa settimana si occupa di impianti termici: il focus group Sostenibilità ed energia, infatti, ha risposto a una serie di quesiti relativi all’obbligo di progetto degli impianti di riscaldamento e alla loro dichiarazione di conformità.
Le caratteristiche che definiscono l’impianto termico sono elencate dalla legge 90/2013. Nel dettaglio, si dice:
Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Il progetto riguardante un intervento su un impianto tecnico è sempre obbligatorio. Non esistono dunque differenziazioni o soglie entro le quali è possibile un’esenzione dall’obbligo di redazione del progetto.
Le distinzioni si applicano nel momento in cui le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire: in questo caso infatti il progetto degli impianti da realizzare deve essere depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune insieme al progetto edilizio (DM 37/2008, art. 11, comma 2). Diversamente avviene, invece, se si installa un impianto nuovo in un immobile già provvisto di certificato di abitabilità, poiché viene rilasciata la sola Dichiarazione di conformità (come prevede sempre il DM 38/2008, art. 11, comma 1).
I responsabili del focus ci ricordano, tuttavia, che è possibile fare ulteriori distinzioni nel caso di impianti di adduzione gas. Infatti, se la portata termica dell’impianto è:
- inferiore a 35 kW il progetto non serve ma occorre uno schema grafico redatto e firmato dall’installatore;
- compreso tra 35 kW e 50 kW il progetto deve essere redatto e firmato dall’installatore;
- pari o superiore a 50 kW il progetto deve essere a firma di un tecnico abilitato iscritto al relativo Ordine o Collegio professionale.
Rispetto a queste categorie, va tenuto in conto che i kW contabilizzati corrispondono alla somma delle potenze delle singole apparecchiature presenti nell’unità immobiliare sottesi ad un certo contatore: nel caso, ad esempio, di una cucina a gas da 11,7 kW + caldaia murale da 34 kW la portata termica totale sarebbe di 45,7 kW.
Per quanto riguarda invece le procedure relative alla ex legge 10/91, va ricordato che:
- se l’intervento contempla il rifacimento sostanziale degli impianti è obbligatorio allegare il progetto dell’impianto di riscaldamento
- nel caso di assenza di intervento sull’impianto o di mera sostituzione del generatore occorre descriverlo nelle caratteristiche prestazionali (quali efficienza di generazione, di emissione, di regolazione, di distribuzione e, se esiste, di accumulo);
- se non si interviene su alcuna parte dell’impianto, non occorre nessun progetto.
Se si sostituisce il generatore, si costituisce un nuovo impianto o si ristruttura totalmente l’impianto esistente è necessario allegare il progetto della centrale termica e della canna fumaria. Per i camini il progetto è obbligatorio nelle centrali termiche soggette a CPI/ SCIA dei VVFF oltre i 116 kW di portata termica.
Infine, per quanto riguarda la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008, è necessario sapere che l’impiantista deve sempre allegare il progetto a meno che non si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria, riferite al solo impianto. È bene precisare che non si tratta di un progetto esecutivo, ma di una rappresentazione schematica dell’impianto, da cui devono emergere le principali caratteristiche dei componenti installati e delle relative logiche di connessione e funzionamento.