Obblighi energetici

Occuparsi di efficienza energetica degli edifici significa innanzitutto rispettare una serie di adempimenti che non sempre sono di facile applicazione. Una delle novità in materia introdotte dal DM/26/6/15 riguarda l’obbligo di redazione di un documento tecnico-illustrativo che ha mantenuto il nome di ex legge 10, in riferimento alla Legge 10/91 che già lo prevedeva. Il suo scopo è innanzitutto quello di dimostrare le verifiche sul contenimento dei consumi energetici e delle prestazioni del sistema edificio-impianto.

I metodi di compilazione di tale relazione, i tipi di intervento e le responsabilità del professionista saranno oggetto di un corso di 12 CFP che si terrà i primi tre martedì di novembre nella nostra sede. Per acquisire dimestichezza con l’argomento abbiamo deciso di fare qualche domanda a Guglielmina Mutani, referente scientifica del corso.

L’ingegnere e ricercatrice del Politecnico di Torino ci ha spiegato innanzi tutto quali sono le circostanze in cui la redazione del documento è da considerarsi indispensabile, e cioè «ogniqualvolta si compiono interventi edilizi che modificano le caratteristiche di consumo energetico degli edifici». Esistono alcuni casi, tuttavia, che si sottraggono all’obbligo di consegna di tale relazione, come:

  • la sostituzione dei generatori con potenza < 50 kW senza cambio di combustibile
  • l’installazione di una pompa di calore con potenza ≤ 15 kW
  • la sostituzione dei serramenti nel caso di riqualificazione energetica

Una corretta compilazione risulta essenziale anche perché il professionista e il direttore dei lavori sono direttamente responsabili dell’atto pubblico che sottoscrivono e consegnano in Comune.
Come supporto alla stesura della relazione ex legge 10, il Ministero ha pubblicato tre modelli che si differenziano in base alle tipologie di intervento. Essi includono:

  • nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici a energia quasi zero
  • riqualificazione energetica e ristrutturazioni importanti di secondo livello, riqualificazione dell’involucro edilizio e degli impianti termici in costruzioni esistenti
  • riqualificazione degli impianti tecnici

Le difficoltà non riguardano soltanto i metodi di compilazione, ma anche e soprattutto l’interpretazione stessa delle norme: secondo Guglielmina Mutani, infatti, non sempre nel DM/26/15 è chiara la definizione di edificio, di ampliamento o di ristrutturazione di un impianto termico. Così come non è semplice per il professionista «capire come si valutano porzioni di edificio con diverse destinazioni d’uso, sapere cosa si fa se ci sono due impianti o più semplicemente evitare di commettere errori nel calcolo delle caratteristiche dei materiali».

Proprio sul chiarimento delle norme in vigore, sui metodi di compilazione, sulla verifica dei requisiti minimi e sulle informazioni pratiche relative al rendimento energetico degli edifici verterà il corso La relazione tecnica legge 10. Le lezioni si terranno martedì 5, 12 e 19 novembre dalle 13.30 alle 17.30 e vedranno gli interventi di cinque diversi relatori. La scadenza per le iscrizioni è il 16 ottobre.

Condividi

Ricerca un termine

oppure

Ricerca per argomento