Lo scorso 5 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 25/01/19, testo con cui il Ministero dell’Interno modifica il Decreto 246 del 16 maggio 1987, testo di riferimento per le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.
Cosa cambia
Dal focus group OAT Prevenzione incendi arriva un’analisi sulle novità introdotte dal nuovo testo, in vigore dal 6 maggio 2019.
Il DM 25/01/19 introduce specifici obblighi in capo al Responsabile dell’edificio di civile abitazione di altezza antincendio superiore ai 12 m prevedendo misure tecniche, gestionali e organizzative finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza.
Le misure sono graduate in relazione al livello di rischio incendio crescente all’aumentare dell’altezza antincendio dell’edificio civile.
Per i livelli di prestazione inferiori (L.P.0 e L.P.1, edifici di altezza antincendio >12 e fino a 54) sono essenzialmente previste misure gestionali e informative per gli occupanti e di mantenimento delle condizioni di sicurezza e funzionalità degli eventuali impianti presenti, mentre per i livelli di prestazione più elevati (L.P.2 e L.P.3, edifici di civile abitazione di altezza antincendio oltre 54 m e oltre 80 m) sono previste misure gestionali potenziate (che possono arrivare alla realizzazione di un centro di gestione emergenza e alla nomina di un responsabile della gestione della sicurezza antincendio) e misure di protezione attiva (impianto di allarme manuale con indicatori ottimo-acustici e impianto di evacuazione sonora ad altoparlanti EVAC).
Il decreto prevede che l’adeguamento alle misure di protezione attiva debba avvenire entro il 6 maggio 2021, ossia entro 2 anni dall’entrata in vigore, mentre la scadenza per le misure gestionali è il 6 maggio 2020. L’avvenuto adempimento delle suddette misure deve essere comunicato al Comando dei Vigili del Fuoco all’atto della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.
Il DM 25/01/2019 introduce inoltre l’obbligo di valutare i requisiti di sicurezza antincendio nelle facciate degli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi (quindi con altezza antincendio > 24 m e attività 77 di cui all’all. I del DPR 151/2011).
L’obbligo si applica sia agli edifici di nuova costruzione che a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (6 maggio 2019) se soggetti al rifacimento di almeno il 50% della superficie delle facciate; fanno eccezione gli edifici per i quali siano in corso lavori sulla base di un progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e quelli già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle autorità competenti.
Per saperne di più
Nel caso di dubbi interpretativi o applicativi, puoi chiedere una consulenza al focus group Prevenzione incendi (vai al form)
- Leggi il testo del DM 25/01/2019
- Leggi il testo coordinato e commento a firma di Mauro Malizia, comandante dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno