Come gestire il subentro di un professionista a un altro nel momento in cui sia già stata presentata una regolare CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata)? Il quesito a cui il focus group Procedure edilizie risponde è a cavallo fra il tema della pratica edilizia e quello della deontologia professionale.
In questo caso chi pone la domanda è stato contattato da un cliente per sostituire in corsa un professionista che si occupava della ristrutturazione di un appartamento. Il cliente, deluso dall’esecuzione dei lavori, ha deciso di interrompere la collaborazione con l’impresa appaltatrice dei lavori e di conseguenza con il professionista, che ha un rapporto lavorativo diretto con l’impresa ma non con il cliente.
Chi deve fornire il nuovo professionista si chiede quali siano gli step da seguire per volturare l’incarico e avere pieno controllo sul progetto senza rischiare di aprire questioni deontologiche. Per il progetto, infatti, è stata presentata una regolare CILA, ancora valida perché il progetto non verrà modificato ma, riportante il nome dell’impresa appaltatrice e del professionista sostituito.
L’art. 19 comma 2 del codice deontologico, per quanto concerne la CILA prevede che:
- se i lavori sono terminati, il nuovo professionista può subentrare, accedendo al fascicolo interessato tramite la sezione ricerche nella “scrivania del professionista” del MUDE, con protocollo del fascicolo e codice fiscale o partita iva del proprietario per depositare l’eventuale pratica di fine lavori;
- se i lavori sono in corso di esecuzione, il nuovo professionista può subentrare con le stesse modalità sopra descritte per effettuare integrazioni della pratica (per esempio, la comunicazione di variazione dell’impresa esecutrice);
- se i lavori sono in corso di esecuzione e oggetto di variante occorrerà, invece, presentare una nuova CILA, aprendo un nuovo fascicolo e facendo riferimento alla CILA del professionista precedente.
Si precisa che:
- nel caso di subentro, tutte le comunicazioni sullo svolgimento dell’istruttoria saranno sempre indirizzate al professionista che ha presentato la CILA, nel caso in esame al professionista che il cliente ha deciso di rimuovere dall’incarico;
- nei casi a) e b) sarebbe opportuno allegare una comunicazione generica con il riepilogo delle variazioni intervenute dei soggetti coinvolti (impresa e/o professionisti) con firma per accettazione delle parti interessate.