Messa a Focus 18/2018

Il focus group Lavori pubblici, in seguito alle richieste di alcuni colleghi, ha analizzato l’articolo n°32 del Codice degli Appalti, che è stato modificato in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017.

Con l’introduzione del comma 14 bis alla formulazione originale dell’articolo 32: I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.”, si potrebbe pensare che venga introdotta tout court l’obbligatorietà di inserire tali documenti ma l’inciso “richiamati nel bando o nell’invito” stabilisce in modo inequivocabile quando ricorre l’obbligatorietà di allegare tali documenti al contratto di appalto.

In verità, il capitolato speciale è tra i documenti contrattuali necessari affinché l’appaltatore possa venire a conoscenza delle specifiche tecniche e amministrative che costituiscono la lex specialis dell’accordo contrattuale. Lo stesso non può dirsi per il computo metrico estimativo. In passato, infatti, questo documento, se allegato al contratto, ha suscitato l’insorgere di contenziosi anche pretestuosi, soprattutto per quanto riguarda i contratti formulati “a corpo”.

Di certo il legislatore non intendeva facilitare l’insorgenza di contenziosi (nella fattispecie degli appalti a corpo) ed ha pertanto limitato, attraverso l’inciso “richiamati nel bando o nell’invito”, le circostanze nelle quali la stazione appaltante ha l’obbligo di inserire i due documenti.

L’interpretazione corretta del comma 14 bis, pertanto, è quella di ricordare alle stazioni appaltanti che, qualora nel bando di gara o nell’invito siano citati il computo metrico estimativo e il capitolato speciale di appalto, essi dovranno inevitabilmente far parte del contratto.

Sarà quindi la stazione appaltante, e generalmente il R.U.P., a decidere se la forma dell’appalto (a corpo, a misura, ecc…), renda o meno opportuna la citazione, all’interno del bando o dell’invito, dei due documenti. Naturalmente, se gli stessi vengono citati sarà obbligatoria la loro allegazione ai documenti contrattuali.

Negli appalti a corpo, al fine di limitare l’insorgenza di contraddittori e di possibili contenziosi, e al fine di consentire la corretta applicazione della particolare forma di appalto prescelta, le stazioni appaltanti potrebbero indicare, nel bando o nell’invito, solamente l’importo totale a base di gara, corredandolo con la tabella sintetica dei corpi d’opera (con i relativi importi che costituiscono gli addendi dell’importo totale e contemporaneamente la suddivisione degli importi utile alla contabilizzazione delle opere stesse), non facendo riferimento diretto al computo metrico estimativo di dettaglio.

In tal modo, si ritiene che si possa evitare l’allegazione del computo metrico estimativo ai documenti contrattuali, non venendo lo stesso citato nei documenti che precedono l’aggiudicazione e la stipula del contratto.

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