In seguito alla richiesta presentata dall’Ordine degli Architetti di Torino, la Regione Piemonte ha deciso di estendere i tempi di adeguamento per i comuni al nuovo Regolamento Edilizio Tipo regionale. Il termine è stato prorogato di 150 giorni a partire dal 3 luglio 2018, scadenza precedente.
Il focus group Procedure Edilizie, ha prodotto un breve documento in cui si chiarisce cosa succede ai comuni che si adeguano in tempo al RET e a quelli che non riescono a farlo.
Ecco alcune informazioni utili:
- i Comuni che si adeguano e recepiscono il RET, ai sensi della D.C.R. n. 247-45856, devono avvalersi dell’Articolo 137 – Disposizioni transitorie per l’adeguamento, che al comma 1 specifica che: “Fino all’adeguamento previsto dall’articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.”
L’articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999 afferma che: “I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni, le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale che approva il regolamento edilizio tipo, devono adeguarsi alle definizioni uniformate”.Pertanto, per i Comuni che si adeguano e recepiscono il RET, le definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), entreranno in vigore all’atto di adozione di nuovo P.R.G., revisione o variante generale adottate successivamente alla deliberazione del Consiglio regionale che approva il regolamento edilizio tipo.
Si sottolinea che, per i Comuni che si doteranno del RET, la Parte II – Disposizioni regolamentari in materia edilizia, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della L.R. 19/1999.
- per i Comuni che non si adeguano al RET al momento non sono previste sanzioni, ma come evidenziato nella D.C.R. n. 247-45856: “il mancato adeguamento da parte dei Comuni al regolamento edilizio tipo regionale nel termine previsto comporta la diretta applicazione delle definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e delle disposizioni regolamentari generali in materia edilizia contenute nella parte prima”, con diverse problematiche applicative.
Ecco qualche esempio: all’Articolo 19 – Volume totale o volumetria complessiva (V), il conteggio comprende anche il volume della parte interrata del fabbricato, con una diretta incidenza sugli indici e capacità edificatorie volumetriche esistenti e previste dai vari P.R.G.; all’Articolo 30 – Distanze (D) viene creata una nuova definizione di distanze (c.d. “distanza radiale”) che in pratica impedirà qualsivoglia ampliamento o sopraelevazione in aree edificate (impedendo peraltro le regolarizzazioni ex art. 36 D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).
Pertanto, al fine di evitare diverse criticità sull’applicazione dei parametri e degli indici e sulle capacità edificatorie dei P.R.G., è necessario che le amministrazioni Comunali provvedano a tutti gli adempimenti entro il nuovo termine: 150 giorni a partire dal 3 luglio 2018.
Ricordiamo che a seguito dell’adozione del RET, saranno di fatto in vigore due Regolamenti Edilizi, in un regime transitorio con scadenza non definita e fino all’adozione delle Varianti al Piano Regolatore Generale.